21 November 2024
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Whistleblowing

 

Scopri come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo.

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Ricorda che:

  • - per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve
      essere utilizzato un unico canale;
  • - l'utilizzo della piattaforma è il canale prioritario;
  • - non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

1. Le novità introdotte con il D.lgs. n. 24/2023

Cosa cambia con la nuova disciplina

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

  • Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
  • Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
  • Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

2. Gli enti tenuti a rispettare la disciplina

Settore privato

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Settore pubblico

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

3. Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Si precisa che Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. non ha predisposto un Modello Organizzativo 231. Conseguentemente il segnalante non è tenuto a segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.


4. Scelta dei canali di segnalazione

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Canale di segnalazione interno

La segnalazione interna destinata al Gestore delle segnalazioni della Società può essere presentata  con le seguenti modalità:

  • Trasmissione cartacea della segnalazione (posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate al soggetto gestore della segnalazione), che rechi all’esterno la dicitura “All'attenzione del Gestore delle segnalazioni whistleblowing – riservata personale” a mezzo del servizio postale all’indirizzo della sede legale.
  • Consegna brevi manu (ovvero in busta chiusa indirizzata al Gestore delle segnalazioni, con  la dicitura riservata personale) presso la sede legale.
  • Invio mediante le Piattaforma informatica per l’inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

Per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni interne effettuate in forma scritta, Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. ha optato per l’utilizzo piattaforma informatica “My Whistleblowing” disponibile all’indirizzo web https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FACEM, compilando il modulo all’uopo predisposto.
La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”.
A seguito dell’inoltro della segnalazione, il whistleblower riceverà aggiornamenti via e-mail e dovrà seguire le istruzioni per creare un account sulla piattaforma in modo da seguire il proprio caso, ed eventualmente, interloquire con i gestori della segnalazione.
La notifica di avvenuta segnalazione viene inviata automaticamente alla mailbox del gestore della segnalazione.
Il whistleblower può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria unicamente accedendo alla Piattaforma informatica ed utilizzando le credenziali create precedentemente.
In alternativa alle segnalazioni interne effettuate in forma scritta mediante Piattaforma informatica, le segnalazioni possono essere effettuate:

  • su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate nel sito https://www.trespade.it/whistleblowing/

Gli strumenti di trasmissione e gestione delle segnalazioni, garantiscono la riservatezza:

  • della persona segnalante;
  • del facilitatore;
  • della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
  • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma di segnalazione garantisce la protezione da eventuali conflitti di interesse verso i gestori delle segnalazioni individuati dalla società permettendo al segnalante, in fase di segnalazione, di indirizzare la segnalazione stessa ad un “gestore di backup”. Quest’ultimo interverrà nella gestione della stessa in via autonoma ed esclusiva, in modo da circoscrivere in via preventiva il raggio d’azione della segnalazione e intraprendere le dovute precauzioni. Tale processo può essere azionato anche in autonomia dal gestore stesso versante in un potenziale conflitto di interessi.
La gestione dei canali di segnalazione è affidata:

  • a una persona specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione, individuata in Giansalvatore Algieri appartenente alla funzione di addetto ufficio HR;
  • a una persona specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione, individuata in Cristina Gentile appartenente alla funzione di responsabile ufficio Amministrazione/Finanza;
  • a una persona specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione, individuata in Giuseppe Giovannini appartenente alla funzione di addetto ufficio ICT (gestore di backup).

Canale di segnalazione esterno

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati sopra alla voce “Scelta dei canali di segnalazione”.


6. Valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse personale del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate

  • nell’interesse pubblico;
  • nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

7. Cosa accade dopo la segnalazione?

Modalità di gestione delle segnalazioni

Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. provvede a:

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

8. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

9. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

  • Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  • Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  • Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è accessibile come segue:

10. Ritorsioni

Per “ritorsione” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10.1 Competenza ad accertare la ritorsione

  • La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  • La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

10.2 Prova della ritorsione

  • ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
  • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
  • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

10.3 Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione da ritorsioni è estesa ad altri soggetti, oltre al segnalante:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

11. Protezione dei Segnalanti

11.1 Non punibilità dei Segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico;
  • relative alla tutela del diritto d’autore;
  • alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

11.2 Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.


11.3 Misure di sostegno ai segnalanti

  • Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
  • È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.